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SOSTANZE STUPEFACENTI

DISCIPLINA SANZIONATORIA SOSTANZE STUPEFACENTI: EVOLUZIONE NORMATIVA ED INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE

EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN TEMA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Numerosi sono stati gli interventi legislativi e della Corte Costituzionale che hanno avuto ad oggetto il “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” di cui al D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, ed in particolar modo l’art. 73 intitolato “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

IL D.P.R. 309 DEL 1990

L’originaria disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti, contenuta nel D.P.R. 309/90 all’art. 73, prevedeva un’importante distinzione che inevitabilmente incideva e si rifletteva sul quantum sanzionatorio da irrogare in concreto, ossia, la distinzione tra i fatti riguardanti le droghe “pesanti” (tabelle I e III) e i fatti relativi alle droghe “leggere” (tabelle II e IV).

  • Il 1° comma dell’art. 73 disponeva: “Chiunque senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta,  importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per  qualunque  scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire”;
  • Il 4° comma prevedeva: “Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da dieci a centocinquanta milioni di lire”;
  • Il 5° comma invece stabiliva : “Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente  articolo sono di lieve  entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da cinque a cinquanta milioni di lire se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da due a venti milioni di lire se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV”.

Sanzioni previste nell’originario testo dell’art. 73 D.P.R. 309/90

 

comma 1:

droghe pesanti

reclusione 8-20 anni

multa 50-500 milioni di lire

 

comma 4:

droghe leggere

reclusione 2-6 anni

multa 10-150 milioni di lire

 

 

 

comma 5 (circostanza attenuante del fatto di lieve entità):

droghe pesanti

reclusione 1-5 anni

multa 5-50 milioni di lire;

droghe leggere

reclusione 6 mesi-4 anni

multa 2-20 milioni di lire

La prima modifica all’originario Testo Unico delle sostanze stupefacenti è stata apportata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, la c.d. Legge Fini-Giovanardi, in vigore dal 28 febbraio 2006.

Tale modifica ha inevitabilmente inciso sulle sanzioni relative alle condotte di “produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti”, comportando anche l’abolizione della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti.

Si è previsto:

  • al 1° comma dell’art. 73 che chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
  • al comma 5 che quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

 

Sanzioni art. 73 D.P.R. 309/90 così modificate dalla legge 49 del 2006:

 

comma 1:

reclusione 6-20 anni

multa 26.000-260.000 euro

comma 4:

Abrogato

 

comma 5:

reclusione 1-6 anni

multa 3.000-26.000 euro

 

LA LEGGE N.10 DEL 2014

Nel 2013 vi è stato un ulteriore intervento legislativo, avente ad oggetto il solo 5° comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90, attuato con il decreto-legge del 23 dicembre 2013 n. 146, convertito in legge in data 21 febbraio 2014 n. 10, che ha modificato il comma 5, diminuendo la pena massima prevista per l’ipotesi di lieve entità.

Attraverso tale modifica la sanzione prevista dal 5° comma è stata rideterminata nella reclusione da uno a cinque anni.

La Corte di Cassazione, sul punto, ha in più pronunce (ex pluris, Cass. Pen., 6^ Sez., 26 marzo 2014 n. 14288) chiarito che il fatto di lieve entità di cui al 5° comma dell’art. 73, nella sua nuova formulazione, doveva essere ritenuto una ipotesi autonoma di reato e non più una circostanza aggravante : conseguenza immediata di tale nuovo orientamento è stata rappresentata dalla concreta possibilità fornita al giudice di merito di adeguare la pena al caso concreto, possibilità che in precedenza finiva per essere preclusa in caso di sussistenza di altre circostanze aggravanti o della recidiva che potevano privare di efficacia la riduzione sanzionatoria conseguente al riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità.

Peraltro la Suprema Corte (Cass. Pen., 6^ Sez., 2 aprile 2014 n. 15152) ha anche chiarito che la nuova disciplina doveva essere applicata anche ai fatti commessi sotto la legge previgente, in quanto la norma così modificata risultava più favorevole al reo ed inoltre ha specificato che doveva essere considerato illegale il trattamento sanzionatorio comminato con sentenza di condanna non passata in giudicato, laddove il calcolo della pena fosse partito da una pena superiore a cinque anni di reclusione.

 

Sanzioni previste dall’art.73 D.P.R. 309/90 così modificate dalla Legge n. 10 del 2014:

comma 1:

reclusione 6-20 anni

multa 26.000-260.000 euro

comma 4:

Abrogato

 

comma 5:  (ipotesi autonoma di reato)

reclusione 1-5 anni

multa 3.000-26.000 euro

 

Determinanti per delineare l’attuale disciplina sanzionatoria in materia di sostanze stupefacenti sono due importantissime pronunce della Corte Costituzionale.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 32 DEL 2014

La prima pronuncia della Corte Costituzionale da menzionare è sicuramente la n. 32 del 12.02.2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 77,  comma 2°, della Costituzione (che regola la procedura di conversione dei decreti-legge) degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. legge Fini-Giovanardi), così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime, tra cui anche quelle aventi ad oggetto l’articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

L’intervento della Consulta ha avuto un’importante conseguenza pratica, ovverossia la reintroduzione delle sanzioni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti vigenti prima della Legge Fini-Giovanardi, basate dunque sul sistema tabellare che distingueva tra droghe pesanti (tabelle I e III) e droghe leggere (tabelle II e IV).

Di conseguenza:

  • al comma 1° dell’art 73, per le droghe “pesanti” tornarono ad applicarsi le sanzioni della reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 25.822 a euro 258.228;
  • al comma 4° art. 73, per le droghe “leggere” tornarono ad applicarsi le sanzioni della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468;
  • per i fatti di lieve entità previsti dal comma 5°, la nuova disciplina, derivante dal coordinamento della pronuncia della Consulta con la riforma dell’art. 73 comma 5 di cui alla legge 21 febbraio 2014 n. 10, che qualificava l’ipotesi lieve non più come circostanza attenuante ma come fattispecie autonoma di reato, prevedeva la reclusione da uno a cinque anni e dalla multa da euro 3.000 a euro 26.000.

 

Sanzioni previste dall’art. 73 D.P.R. 309/90 così modificate dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014:

Comma 1:

reclusione 8-20 anni

multa 25.822-258.228 euro

 

Comma 4:

reclusione 2-6 anni

multa 5.164-77.468 euro

 

Comma 5:

reclusione 1-5 anni

multa 3.000-26.000 euro

 

LEGGE N. 79 DEL 2014

Le modifiche che hanno avuto ad oggetto il solo comma 5° dell’art. 73 D.P.R. 309/90 non sono tuttavia terminate con l’intervento del legislatore con la Legge n. 10/2014; infatti, con il D.L. n. 36 del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014, si è intervenuti nuovamente sulla disciplina sanzionatoria, contenuta nel citato comma 5, che è stata ulteriormente ridotta.

Con il nuovo intervento legislativo è stata infatti prevista, per i fatti di lieve entità, la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Si tratta della stessa pena prevista per i fatti lievi riguardanti le droghe leggere (tabelle II e IV) già prevista nel comma 5 dell’art. 73, prima delle modifiche introdotte dalla legge Fini-Giovanardi, del 2006.

Sanzioni previste dall’art. 73 D.P.R. 309/90 così modificate dalla Legge n. 79 del 2014:

Comma 1:

reclusione 8-20 anni

multa 25.822-258.228 euro

 

Comma 4:

reclusione 2-6 anni

multa 5.164-77.468 euro

 

Comma 5:

reclusione 6 mesi-4 anni

multa 3.000-26.000 euro

 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 40 DEL 2019

La seconda pronuncia emanata in argomento dalla Consulta conduce alla disciplina sanzionatoria attualmente vigente.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019 ha infatti ritenuto che la previsione del minimo edittale di anni 8 di reclusione per la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 violasse i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena compromettendone anche la finalità rieducativa, ed ha ritenuto più adeguata e proporzionata la pena minima di anni 6 di reclusione, di cui alla legge Fini-Giovanardi.

La Corte ha così dato seguito al precedente monito, contenuto nella sentenza n. 179 del 2017, inviato senza successo al legislatore affinchè procedesse a riformare la disciplina del trattamento sanzionatorio dei delitti in materia di stupefacenti.

Pertanto, ad oggi l’art. 73 del D.P.R. 309/90 prevede:

  • al comma 1° che: “Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, e’ punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000”.
  • al comma 4 che: “Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468”;
  • al comma 5° che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”.

 

Sanzioni previste dall’art. 73 D.P.R. 309/90 così modificate dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019:

Comma 1:

reclusione 6-20 anni

multa 25.822-258.228 euro

 

Comma 4:

reclusione 2-6 anni

multa 5.164-77.468 euro

 

Comma 5:

reclusione 6 mesi-4 anni

multa 3.000-26.000 euro

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO EVOLUZIONE DISCIPLINA SANZIONATORIA SOSTANZE STUPEFACENTI EX ART. 73 D.P.R. 309/90

COMMA 1 COMMA 4 COMMA 5
Testo Originario reclusione 8-20 anni

multa 50-500 milioni di lire

reclusione 2-6 anni

multa 10-150 milioni di lire

Per le droghe pesanti:

reclusione 1-5 anni

multa 5-50 milioni di lire

per le droghe leggere:

reclusione 6 mesi-4 anni

multa 2-20 milioni di lire

Legge n. 49 del 2006  

reclusione 6-20 anni

multa 26.000-260.000 euro

 

 Abrogato reclusione 1-6 anni

multa 3.000-26.000 euro

Legge n. 10 del 2014 Ipotesi autonoma di reato

reclusione 1-5 anni

multa 3.000-26.000 euro

 

Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014 reclusione 8-20 anni

multa 25.822- 258.228 euro

 

reclusione 2-6 anni

multa 5.164-77.468 euro

 

reclusione 1-5 anni

multa 3.000-26.000 euro

Legge n. 79 del 2014 reclusione 6 mesi-4 anni

multa 3.000-26.000 euro

 

ATTUALE DISCIPLINA SANZIONATORIA SOSTANZE STUPEFACENTI PREVISTA DALL’ART. 73 D.P.R. 309/90

COMMA 1 COMMA 4 COMMA 5
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019 reclusione da 6-20 anni

multa 25.822-258.228 euro

reclusione 2-6 anni

multa 5.164-77.468 euro

reclusione 6 mesi-4 anni

multa 3.000-26.000 euro

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