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ARRESTATA PER DIREZIONE DI ASSOCIAZIONE CAMORRISTICA: ASSOLTA PER NON AVER COMMESSO IL FATTO

ARRESTATA DI DIREZIONE DI ASSOCIAZIONE CAMORRISTICA: ASSOLTA PER NON AVER COMMESSO IL FATTO

La nostra assistita è stata raggiunta da una ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. per aver ricoperto un ruolo direttivo in un sodalizio di stampo camorristico.

Il quadro indiziario a suo carico era costituito dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che la indicavano come vertice di un gruppo camorristico appartenente ad una confederazione di clan operante nel territorio di Napoli e provincia nonché dagli esiti di attività di intercettazione ambientale e telefonica.

Avverso l’ordinanza di custodia cautelare abbiamo proposto tempestivamente ricorso al Tribunale del Riesame ed abbiamo evidenziato che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle attività di intercettazione non emergeva alcuna condotta concreta posta in essere dalla nostra assistita dalla quale si potesse evincere l’assunzione da parte sua di un ruolo apicale all’interno del clan camorristico oggetto di contestazione.

Abbiamo altresì evidenziato che dalle attività di indagine effettuate dalla P.G. emergeva che la nostra assistita era soggetto “rispettato” nell’ambiente delinquenziale in quanto moglie di un noto boss ma che, in concreto, non aveva realizzato alcuna attività sintomatica della sua appartenenza con ruolo dirigenziale al sodalizio camorristico.

Il Tribunale del Riesame condividendo le nostre argomentazioni ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per assenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Successivamente il PM ha chiesto il rinvio a giudizio della nostra assistita e pertanto abbiamo ottenuto la definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato in udienza preliminare.

Il PM ha chiesto che l’imputata fosse condannata ad anni 14 di reclusione.

All’esito della nostra arringa difensiva nella quale abbiamo ribadito le argomentazioni che già avevamo portato all’attenzione del Tribunale del Riesame, il GIP ha assolto la nostra assistita per non aver commesso il fatto.

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