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Riforma Cartabia e Pene Sostitutive

Il giudizio di appello dopo la Riforma Cartabia

IL GIUDIZIO DI APPELLO DOPO LA RIFORMA CARTABIA

Sommario: 1. Le nuove cause di inammissibilità dell’atto di appello – 2. ampliamento del novero dei provvedimenti inappellabili – 3. l’appello proposto ai soli fini civili – 4. il deposito dell’atto di appello – 5.  rito camerale non partecipato – 6. la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello e il nuovo concordato nel giudizio di secondo grado – 7. l’imputato assente.

 

Il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 243 del 17.10.2022 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2022, attuativo della c.d. Riforma Cartabia, tra i numerosi aspetti di novità, in una chiara ottica di deflazione del processo penale di secondo grado (finalità già perseguita dalla l. n. 103/2017 e dal d. lgs. n.11/2018), incide sulla disciplina del giudizio di appello.

  1. In primo luogo, attraverso la modifica dell’art. 581 c.p.p. sono ampliate le cause di inammissibilità dell’atto di appello.
Art.581 c.p.p. pre-riforma Art. 581 c.p.p. post-riforma
1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

 

a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione [597];

b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

 

1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

 

a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione [597];

b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

 

1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

 

1-ter. Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

 

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

 

Attraverso la Riforma Cartabia, nell’art 581 del codice di procedura penale, vengono introdotti tre nuovi commi, i quali disciplinano l’inammissibilità dell’atto di appello per:

  • Comma 1 bis: mancanza di specificità dei motivi (specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione);
  • Comma 1 ter: mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio (per l’imputato presente in primo grado, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio);
  • Comma 1 quater: mancato deposito dello specifico mandato ad impugnare, in caso di appello proposto nell’interesse dell’imputato rispetto a cui si è proceduto in assenza durante il precedente giudizio (per l’imputato assente in primo grado è necessario dunque depositare uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, che contenga anche le indicazioni di cui al comma 1-ter).

Per quanto riguarda i tempi di applicazione delle nuove disposizioni abbiamo due differenti trattamenti:

  • in base a quanto previsto dall’art. 89, comma 3 del decreto legislativo di riforma i nuovi commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 c.p.p., sono applicabili ai soli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della riforma, dunque a far data dal 31.12.2022;
  • invece, l’ipotesi di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi disciplinata dal nuovo comma 1 bis è applicabile anche agli appelli relativi a sentenze già emesse, nonché a quelli attualmente pendenti.

 

  1. Un’ulteriore novità introdotta dalla Riforma Cartabia riguarda l’ampliamento del novero dei provvedimenti inappellabili attraverso la modifica degli artt. 593 e 428 c.p.p..

Art. 593 codice procedura penale:

Art. 593 c.p.p. pre-riforma Art. 593 c.p.p. post-riforma
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

 

2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

 

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

 

2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

 

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

 

Il nuovo 3° comma, dell’art. 593 c.p.p., parla espressamente di lavoro di pubblica utilità sostitutivo (nuovo art. 20 bis c.p.; Pene sostitutive delle pene detentive brevi), dunque, non sorgono particolari dubbi in ordine alla sua applicabilità che avrà ad oggetto solo gli appelli proposti dopo l’entrata in vigore della Riforma e quindi dopo il 31.12.2022.

 

Art. 428 codice procedura penale:

Art. 428 c.p.p. pre-riforma Art. 428 c.p.p. post-riforma
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

 

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593 bis, comma 2;

b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7.

 

3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

 

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.

 

3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611.

 

3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

 

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593 bis, comma 2;

b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7.

 

3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

 

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.

 

3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611.

 

3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

 

Attraverso la modifica del comma 3 quater, dell’art. 428 c.p.p., viene sancita l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative non più soltanto a contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda o con pena alternativa, ma anche ai reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa. L’applicabilità della nuova disciplina contenuta nel comma 3 quater, dell’art. 428 c.p.p., riguarda solo gli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo il 31.12.2022, seguendo così le direttive delle Sezioni Unite, le quali prevedono che in assenza di un’espressa disciplina, occorre applicare quella vigente al momento dell’emissione del provvedimento impugnato.

 

  1. Un’altra novità introdotta dalla Riforma Cartabia, attraverso la modifica dell’art. 573 c.p.p., ha ad oggetto l’appello proposto ai soli fini civili.

La nuova norma prevede che, la Corte previo vaglio di ammissibilità dell’appello che ha ad oggetto i soli interessi civili, deve rinviare per la prosecuzione del giudizio al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Art. 573 codice di procedura penale:

art. 573 c.p.p. pre-riforma Art. 573 c.p.p. post-riforma
1. L’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

 

2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

1. L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

 

1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

 

2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

(In mancanza di una espressa disciplina transitoria, le summenzionate novità normative dovrebbero essere operative solo per quegli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo il 31.12.2022.)

Una disciplina analoga, è inoltre espressamente prevista dall’art. 578, comma 1-bis, c.p.p., anch’esso modificato dalla riforma in questione. Tuttavia, il comma 1 del summenzionato articolo conserva piena operatività e pertanto permane l’obbligo per la Corte d’appello di decidere “sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili” quando il reato si sia estinto per amnistia o per prescrizione.

Art. 578 codice procedura penale:

Art. 578 c.p.p. pre-riforma Art. 578 c.p.p. post-riforma
1.Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia [151 c.p.] o per prescrizione [157 c.p.], decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

 

1-bis. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile

competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.

 

 

1.Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia [151 c.p.] o per prescrizione [157 c.p.], decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

 

1-bis. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344 bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

 

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.

 

 

  1. Importanti novità hanno ad oggetto anche il deposito dell’atto di appello.

Art. 582 codice di procedura penale:

Art. 582 c.p.p. pre-riforma Art. 582 c.p.p. post-riforma
1.Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

 

2. Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111 bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

 

 

 

Secondo quanto previsto e disciplinato dal nuovo art. 582 c.p.p., dal 30.12.2022, per i difensori e le parti private non sarà più possibile depositare l’atto di impugnazione in un luogo diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato (dunque, di fatto abolendo gli uffici presso i tribunali adibiti alla recezione di impugnazioni esterne), così come non sarà possibile depositare l’atto impugnato davanti ad un agente consolare all’estero, ovvero a mezzo di telegrammi o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata. Tuttavia, ai sensi dell’art. 87 commi 4 e 5 d,lgs. N. 150 del 2022, l’art. 582, comma 1 bis, c.p.p. sarà consentito alle parti e ai difensori il deposito con modalità telematiche dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti. Regolamenti che dovranno essere pubblicati necessariamente entro il 31.12.2023.

  1. Uno degli aspetti della Riforma di maggiore rilevanza che riguarda il giudizio di appello è senza alcun dubbio quello dell’introduzione del rito camerale non partecipato e la conseguente modifica della disciplina del rito partecipato.

Art. 598 bis codice procedura penale:

Art. 598 bis post-riforma
1.La corte provvede sull’appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545.

 

2. L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

 

3. La corte può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all’articolo 601.

 

4. La corte, in ogni caso, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’articolo 603.

( l’art. 598 c.p.p. non trova applicazione per i giudizi di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p.; per i giudizi di revisione ex art. 636 c.p.p.; per le decisioni avverso i ricorsi proposti ai sensi degli artt. 10 e 27 del d.lgs n.159 del 2011; per i procedimenti di estradizione ex art. 704 c.p.p.; per i procedimenti di decisione sulla richiesta di esecuzione di un MAE ex art. 17 l. 69 del 2005 e il summenzionato art. non trova applicazione nei procedimenti esecutivi ai sensi dell’art. 666 c.p.p..)

A partire dall’ 1.01.2023, secondo quanto previsto dal nuovo art. 598 bis c.p.p. se non è diversamente stabilito la Corte si pronuncia sui motivi, sulle richieste e sulle memorie in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti in giudizio.

Questo nuovo contraddittorio cartolare è regolato da una rigida scansione temporale, infatti:

  • entro 15 giorni prima della data fissata per l’udienza il p.g. presenta le sue richieste così come le parti possono presentare motivi nuovi e memorie;
  • entro 15 giorni prima della data fissata per l’udienza è possibile presentare richiesta di concordato in appello;
  • entro 5 giorni prima della data fissata per l’udienza possono essere presentate memorie di replica;
  • immediatamente dopo la camera di consiglio ci sarà il deposito del provvedimento in cancelleria, con effetti equivalenti alla lettura in udienza;
  • dopo la camera di consiglio a cura della cancelleria ci sarà l’avviso del deposito del provvedimento comunicato al p.g. e ai difensori.

Tuttavia, pur rappresentando un’ipotesi residuale il giudizio partecipato sarà possibile:

  • qual ora ci sia una richiesta dell’appellante, dell’imputato o del suo difensore, che oltre ad essere irrevocabile dev’essere necessariamente presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. Se la richiesta è ammissibile la Corte dispone il mutamento del rito notificando il provvedimento al procuratore generale e ai difensori. Nel caso di processo con pluralità di parti, è sufficiente la richiesta di trattazione orale di una sola di esse per determinare il rito in presenza per tutte le parti del processo.
  • La possibilità di un giudizio partecipato sarà inoltre subordinata alla decisione d’ufficio della Corte per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame o per la necessità di rinnovare l’istruttoria. Il provvedimento sarà notificato al procuratore e ai difensori, salvo che tale scelta non fosse stata già decisa originariamente dalla Corte e quindi comunicata congiuntamente con il decreto di citazione di cui all’art. 601 c.p.p.;
  • ulteriore ipotesi per cui si procede con un rito partecipativo è rappresentata dalla possibilità che sia stata presentata una richiesta di concordato che la Corte abbia ritenuto di non poter accogliere, anche in questo caso come nelle ipotesi citate in precedenza il provvedimento è notificato al p.g. e ai difensori, inoltre, la richiesta e la rinuncia sottesa al concordato perdono efficacia potendo essere però riproposte in udienza;
  • infine può essere prevista un’udienza con la partecipazione delle parti quando la Corte ritenga di poter applicare una pena detentiva breve prevista dal nuovo art. 20 bis c.p..

Le summenzionate disposizioni trovano attuazione ed entrano in vigore a partire dall’1.1.2023.

 

  1. Abbiamo fatto cenno a due particolari ipotesi in cui il giudizio in appello non si svolge secondo la nuova regola del contraddittorio cartolare bensì attraverso il rito partecipato, ossia: nel caso in cui la Corte abbia ritenuto di dover procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello o nel caso in cui abbia deciso di non poter accogliere la richiesta di concordato che deve essere presentata a pena di decadenza entro 15 giorni prima della data fissata per l’udienza.

A tal proposito la riforma ha previsto alcune modifiche che incidono sia sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello che sulla disciplina del concordato nel giudizio di secondo grado.

Per quanto riguarda le novità introdotte alla disciplina del concordato in appello dobbiamo innanzitutto richiamare l’art. 599 bis del codice di procedura penale:

Art. 599 bis c.p.p. pre-riforma Art. 599 bis c.p.p. post-riforma
1.La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli eventuali altri motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.

 

2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

 

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

 

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

 

1. Le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall’articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza.

 

2. […]

 

3. Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

 

3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

 

3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall’accordo.

 

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

 

Attraverso l’eliminazione del 2° comma, dell’art. 599 bis c.p.p. è finalmente ampliato l’ambito applicativo del concordato in appello a cui oggi potrà dunque avere accesso l’imputato di qualsiasi reato.

Per quanto attiene invece la disciplina post-riforma che ha ad oggetto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è necessario richiamare il nuovo art. 603 codice procedura penale:

Art. 603 c.p.p. pre-riforma Art. 603 c.p.p. post-riforma
1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

 

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1.

 

3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria [604 comma 6].

 

3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

 

4. […]

 

5.Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

 

6.Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso [477] per un termine non superiore a dieci giorni.

 

 

1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

 

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1.

 

3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria [604 comma 6].

 

3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.

 

3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato ne fa richiesta ai sensi dell’articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato ai sensi dell’articolo 420 bis, comma 3, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell’articolo 190 bis.

 

4. […]

 

5.Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

 

6.Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso [477] per un termine non superiore a dieci giorni.

 

La modifica del comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p. comporta una limitazione rispetto alla vecchia disciplina dei casi in cui la corte sarà tenuta alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. Difatti, la corte non dovrà più procedere alla rinnovazione dibattimentale ogniqualvolta il p.m. fondi i motivi del suo atto d’appello sulla valutazione della prova dichiarativa in quanto – attraverso il nuovo comma 3 bis del summenzionato articolo – l’obbligo della rinnovazione sarà ristretto e vincolato al caso in cui la prova dichiarativa di cui si chiede una nuova e diversa valutazione in senso sfavorevole all’imputato sia stata assunta nel contraddittorio tra le parti.

Il nuovo comma 3 ter invece dispone che si procede alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quando l’imputato ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 604 comma 5-ter e 5-quater. Tuttavia, se nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza perché l’imputato latitante si era volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo, la rinnovazione è disposta nei limiti previsti dall’art. 190-bis.

  1. Non da ultimo la riforma dedica particolare attenzione alla figura dell’imputato assente, prevedendo che il giudizio di secondo grado possa svolgersi in assenza solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che l’imputato, essendo a conoscenza della pendenza del processo, abbia volontariamente scelto di non partecipare.

Art. 598 ter codice di procedura penale:

Art. 598 ter c.p.p. pre-riforma Art. 598 ter c.p.p. post-riforma
1.In caso di regolarità delle notificazioni, l’imputato appellante non presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all’articolo 420 bis.

 

2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non appellante non è presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L’ordinanza contiene gli avvisi di cui all’articolo 420 quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 420-quater, nonché gli articoli 420 quinquies e 420 sexies.

 

3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

 

4. Nell’udienza di cui all’articolo 598 bis, la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell’imputato non appellante, le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell’articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.

 

Il primo comma del summenzionato nuovo articolo, introdotto dalla Riforma ed intitolato: “assenza dell’imputato in appello”, prevede e disciplina l’ipotesi in cui le notifiche del decreto di citazione a giudizio sono regolari e tuttavia l’imputato appellante non è presente, in questa ipotesi egli verrà giudicato in assenza anche fuori dai casi di cui all’art. 420 bis c.p.p. (l’imputato che ha proposto l’appello ha avuto certamente conoscenza del processo poiché è stato presente durante il primo grado di giudizio; nel caso in cui invece fosse rimasto assente, con le novità apportante dalla riforma, ha necessariamente conferito specifico mandato ad impugnare al difensore).

Qualora invece l’imputato non appellante non sia comparso all’udienza di cui agli artt. 599 e 602 c.p.p., per procedere in sua assenza, il citato criterio della regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio (ex art. 598 ter comma 1) non è sufficiente e pertanto, se non risultano sodisfatte le condizioni enunciate dall’art. 420 bis commi 1, 2 e 3 c.p.p. (certezza legale della conoscenza del processo; prova dell’effettiva conoscenza e della volontarietà dell’assenza; latitanza o volontaria elusione del processo), per procedere in assenza, la corte deve necessariamente disporre con ordinanza la sospensione del processo e ordinare le ricerche dell’imputato.

(Articolo a cura degli Avv.ti Gian Paolo Schettino e Lucia Esposito

D. Lgs. n. 150 del 10.10.2022 in G.U. n. 243 del 17.10.2022

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