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omicidio stradale

Omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime: domande e risposte sui reati

I reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime sono stati introdotti nel codice penale (rispettivamente mediante gli artt. 589 bis e 590 bis c.p.) a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 41/2016, emanata per tentare di fronteggiare, attraverso la previsione di severe sanzioni penali di natura detentiva, l’escalation di incidenti stradali mortali o produttivi di gravi lesioni personali, determinati da “guida pericolosa” intendendosi per essa quella caratterizzata dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o dalla assunzione da parte del guidatore di sostanze alcoliche o stupefacenti. 

Qual è la pena per la condanna a omicidio stradale? È punibile con la detenzione? 

Il reato di omicidio stradale è stato introdotto nel Codice Penale all’art. 589 bis a seguito della legge n. 41/2016.

Si tratta di un reato punito a titolo di colpa in quanto nell’ipotesi in cui la morte di un soggetto venga causata volontariamente (e quindi con dolo) non si potrà applicare la previsione di omicidio stradale ma si ricadrà nella fattispecie di omicidio volontario (Art. 5757 c.p.).

Il reato di omicidio stradale, che si configura allorchè la morte di una persona venga cagionata a seguito di violazione delle norme sulla circolazione stradale, è punito con la pena della reclusione da 2 a 7 anni.

Sono previste una serie di circostanze aggravanti.

Qualora la morte di un soggetto venga cagionata da chi si è posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro) o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti la pena è della reclusione da 8 a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente che eserciti attività di trasporto di persone o cose ed al conducente di veicoli “pesanti” che cagioni la morte di una persona essendosi posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).

Il conducente di un veicolo (non rientrante nelle precedenti categorie) in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) che cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

 In quale casistica rientra il reato di omicidio stradale? 

Il reato di omicidio stradale rientra nella categoria dei delitti contro la persona.

In quali casi viene introdotta l’aggravante di lesioni gravi e gravissime? 

La fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, disciplinata dall’art. 590 bis c.p. ed introdotta anch’essa a seguito della legge n. 41/2016, non costituisce circostanza aggravante ma ipotesi autonoma di reato.

Il reato di lesioni personali stradali, al pari dell’omicidio stradale, rientra anch’esso nella categoria dei delitti contro la persona ed è punito anch’esso a titolo di colpa.

La fattispecie delittuosa in esame si configura qualora vengano cagionate lesioni gravi (guaribili oltre il 40° giorno o che mettano in pericolo la vita della persona offesa) o gravissime (che cagionino una malattia certamente o probabilmente insanabile o la perdita di un senso o la perdita, la mutilazione o la perdita di uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta della favella) a seguito di violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La pena prevista è quella della reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime.

Analogamente a quanto previsto per il reato di omicidio stradale anche per le lesioni personali stradali sono previste delle circostanze aggravanti.

Qualora il conducente si sia posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro) o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti la pena è della reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.

Le stesse pene si applicano al conducente che eserciti attività di trasporto di persone o cose ed al conducente di veicoli “pesanti” che si sia posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).

Il conducente di un veicolo (non rientrante nelle precedenti categorie) in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) che cagioni lesioni personali ad un soggetto è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni in caso di lesioni gravi e da 2 a 4 anni in caso di lesioni gravissime.

Esiste un’aggravante per omissione di soccorso? 

Se il conducente, dopo aver cagionato la morte di una persona, si da’ alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a 5 anni di reclusione.