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Cassazione Penale – Sezioni Unite – Sentenza n. 36958, 11 ottobre 2021

Cassazione penale sentenza 36958 dell’11 ottobre 2021

Negli ultimi anni il fenomeno della criminalità organizzata e delle c.d. mafie storiche continua a dilagare insieme con il fiorire di molteplici e del tutto nuovi tipi di associazione, quali le mafie “straniere”, “autoctone” e “delocalizzate”, divenendo centrale e sempre più attuale il tema della “partecipazione” alle associazioni. In virtù di quanto esposto la Corte di Legittimità sottolinea la necessità di “un punto di equilibrio tra l’esigenza di non lasciare impunite forme di reità di particolare allarme sociale e il rispetto dei principi costituzionali in materia penale”.
Pertanto, in virtù dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, le S.S.U.U., con la sentenza n. 36958, del 27 maggio 2021 intervengono sull’importantissimo tema della valutazione delle condotte rivelatrici della partecipazione alle consorterie criminali.
Secondo un primo orientamento, ai fini del riconoscimento della partecipazione ad un’associazione mafiosa è sufficiente la mera affiliazione e pertanto il partecipe sarebbe tale in forza della messa a disposizione in favore del sodalizio criminale; secondo un diverso orientamento giurisprudenziale è necessario invece, ai fini di un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, un quid pluris, consistente in atti concreti e specifici del ruolo svolto dal soggetto agente.
Con la sentenza delle SS.UU. n. 36958 del 2021, è stato affermato il seguente principio di diritto: «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione; tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi»; «l’adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l’effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la “messa a disposizione” del soggetto».

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/36958_10_2021_no-index.pdf

 

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