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CHIAMATA IN CORREITA' E RISCONTRI ESTRINSECI

CHIAMATA IN CORREITA’ E RISCONTRI ESTRINSECI

CHIAMATA IN CORREITA’ E RISCONTRI ESTRINSECI

Cass. Pen., Sez. II Sent., 11/07/2019, n. 35923

La Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto già enunciato in precedenti pronunce delle Sezioni Unite (Sentenza n. 20804 del 29.11.2012; Sentenza n. 36267 del 30.05.2006) in relazione alla problematica della natura e della qualità dei riscontri estrinseci individualizzanti alla chiamata in correità di cui all’art. 192 c.p.p..

In tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 16/01/2018).

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